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Sace e prestazione di garanzie (articolo 9). La disciplina volta a favorire l'intervento della Sace Spa e di altre imprese di assicurazione nella prestazione di garanzie finalizzate alla riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve prevedere una priorità per i casi nei quali venga contestualmente offerta una riduzione dell'importo del credito originario.
Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 2-bis). Il nuovo comma rimodula le risorse destinate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione: intergrato di un milioni di euro lo stanziamento disposto ai sensi del Dpr 701/1977 (Regolamento di esecuzione del DPR n. 472/1972, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), quantificato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 in 9,8 milioni di euro nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche", e riducendo della stessa cifra lo stanziamento disposto ai sensi del Dlgs 287/1999 (recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche), anch'esso determinato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009, in 13,5 milioni di euro nell'ambito della missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio".
Tutela del reddito (articolo 19). Estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, circoscritta a legislazione vigente al settore dell'artigianato, a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per beneficiare dell'indennità i lavoratori devono dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Introduzione di una limitazione ai soli casi di fine lavoro per la liquidazione del beneficio dell'importo una tantum, pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi. Rafforzamento del monitoraggio dei provvedimenti di sostegno del reddito attraverso la stipula da parte dell'Inps di apposite convenzioni con gli enti bilaterali, anche mediante la costituzione di un'apposita banca dati. Mobilità delle risorse versate ai fondi interprofessionali per la formazione continua da parte dei datori di lavoratori aderenti ai fondi stessi che passino ad un nuovo fondo. Possibilità di prevedere che i decreti di concessione delle misure di tutela del reddito possano modulare e differenziare i trattamenti anche in relazione alla compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, o in ragione dell'armonizzazione con altri trattamenti di tutela del reddito. Ai lavoratori collocati in mobilità, ma privi del diritto alla relativa indennità può essere erogato, in deroga alla vigente normativa, un trattamento di equivalente all'indennità. La disciplina in materia di disoccupazione si applica con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa previsti dalla medesima disciplina. Destinazione di 12 milioni di euro per l'erogazione di benefici di sostegno del reddito in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale: si tratta di un'indennità rapportata al trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria. In sede di prima assegnazione delle risorse previste per l'anno 2009 per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, nelle more della definizione degli accordi delle regioni, una parte dei fondi disponibili vengono assegnati direttamente alle regioni ed eventualmente alle province. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro degli Affari esteri e la Commissione europea, promuove nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo nonché per la modifica di quelli vigenti, al fine di: ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali; per ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte. Gli accordi sono diretti ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali delle aree del paese interessate. Dovrà essere data la priorità ai vettori che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento di questi accordi, si prevede che l'Enac rilasci autorizzazioni temporanee ai vettori che ne facciano richiesta, la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi. Ridotto da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Il milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. In luogo del finanziamento per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, riconoscimento, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, del rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti. Conseguentemente,viene ridotto di 2 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Le risorse minime a valere sul territorio nazionale sono stabilite oltre che dai contratti anche dagli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
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